Anagrafe

CERTIFICAZIONI STORICHE.

Possono essere richiesti da chiunque sia maggiorenne ed abbia un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente tutelato, sulla base di quanto previsto dalla normativo sull’accesso alla documentazione amministrativa (Legge n.241/1990). “In caso di domanda di accesso ai documenti amministrativi il soggetto richiedente deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l’interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22.06.2012 n° 3683, art. 22, co. 1, lett. B), L. 7 agosto 1990, n. 241.). Pertanto, richieste di rilascio di certificati anagrafici storici per solo fini genealogici non potranno essere accolte in quanto tali richieste non hanno un fondamento giuridico e non sono previste dalla normativa anagrafica. A tal proposito si riporta quanto comunicato dal Ministro dell’Interno in data 2/12/2013: “In base alla normativa anagrafica, il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all’abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l’esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell’anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale. Da quanto sopra esposto, risulta dunque evidente come, non essendovi possibilità di provare il rapporto di parentela per mezzo di certificazioni anagrafiche di alcun tipo, lo stesso debba essere attestato con il ricorso alle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico n. 445 del 2000 (autocertificazione)”.

COSTI: I certificati sono tutti soggetti al pagamento dell’imposta di bollo per euro 16,00.= salvo i casi di esenzione previsti dal DPR 642/1972 Tabella B e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da leggi speciali. Il motivo di esenzione dichiarato dal richiedente verrà inserito sul certificato emesso. Trattandosi inoltre di certificati redatti a mano e per i quali sono previste ricerche d’archivio, è previsto il pagamento di Euro 5,16.= di diritti di segreteria per ogni nominativo: i diritti si riducono a Euro 2,58 per nominativo in caso il certificato sia esente dall’imposta di bollo.

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